Art. 3.

      1. Ciascuna impresa della filiera predispone, per le fasi esercitate, un sistema di tracciabilità certificabile da parte di organismi di controllo riconosciuti dall'Unione europea.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 sono vietate la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti per i quali non è stato adottato il sistema obbligatorio di tracciabilità.